copia autentica di certificato destinazione urbanistica, se e quando sia rilasciabile


 

Not. Diego Podetti, 07.06.2002

dpodetti@notariato.it

 

Ieri ho ricevuto un atto pubblico di vendita di terreno, allegando originale del relativo certificato di destinazione urbanistica.

 

Oggi l'acquirente di ieri ne vende la quota di un mezzo.

Mi chiede di allegare copia autentica del certificato di destinazione urbanistica, allegato all'atto di ieri, da me conservato a raccolta.

 

Tutto regolare ai fini della osservanza dell'art. 18 della Legge 47/1985.

 

Tuttavia l'atto di ieri non è stato ancora registrato e l'art. 66, D.P.R. 26.04.1986, n. 131, stabilisce che "I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) [tra i quali i notai] e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.”


Il rilascio di copia non dell'atto di vendita, soggetto a registrazione in termine fisso, ma del certificato di destinazione urbanistica, depositato in allegato all'atto, certificato che non rientra fra gli atti soggetti a registrazione, costituisce violazione dell'art. 66?

 

Nella denegata ipotesi di risposta affermativa, quale è la sanzione, dal momento che la sanzione residuale contenuta nel testo previgente dell'art. 74, D.P.R. 131/1986, non è stata più prevista, dopo la novella  del D.Lgs. 18.12.97, n. 473, con decorrenza 01.04.98?

 


 

Not. Paolo Dell'Anna

pdellanna@notariato.it

 

Sembra pacificamente recepita la possibilità, in astratto, dell'alligazione di copia autentica del certificato di destinazione urbanistica (vedasi anche, in tal senso, lo studio riportato in CNN Studi e Materiali, vol. 2,  p.501).

 

Il vero problema è quello dei tempi in cui la stessa copia possa essere rilasciata e, quindi, utilizzata; ovvero se prima o dopo la registrazione dell'atto cui il certificato è allegato in orginale, a causa del divieto,  posto dall'art. 66, L.R.

 

Se  non sembra vi siano seri motivi per non riconoscere alla copia il valore probatorio riconosciutole in via generale dall'art. 2714 c.c. (sic, CNN cit.), tale copia, peraltro, non può non essere riferita ad un certificato allegato all'atto depositato presso il notaio, a meno di pensare  possibile la copia di certificato (da lungo tempo esclusa dalla prassi notarile al pari della copia di copia di documento, depositato presso un pubblico ufficiale diverso dal certificante la copia, ex art. 67, L.N. ) ritenendo che l'elencazione di cui all'art. 1, D.Lgs. 28.12.2000, n. 445, in relazione al successivo art. 18, c. 2, abbia attribuito forza di documento "originale" al "certificato di destinazione urbanistica (unitamente agli altri certificati ivi contemplati).

 

Condividendo quest'ultima lettura della normativa sulle copie, introdotta dal D.Lgs. 445/2000, si aprono, pertanto, all'operatore (Notaio), due possibilità:

1) rilascio di copia autentica del CDU, presentato al Notaio, prima del rogito notarile cui l'originale andrà allegato;

2) estratto, per copia conforme all'originale, del CDU già allegato all'atto depositato ( e tale dev'essere, pena l'inibizione di estrazione di copia di atto non più depositato presso il Notaio ricevente, a meno di esibizione dell'originale rilasciato al Notaio certificante la copia) presso il Notaio.

 

In questa seconda ipotesi si pone il problema, avanzato da Podetti  della possibilità o meno di rilascio di copia del CDU in relazione al divieto più volte richiamato dell'art. 66 L.R..

 

Posto che il CDU non è più nella disponibilità delle parti al fine della presentazione dello stesso al P.U. per il rilascio di copia; ed essendo il medesimo CDU allegato ad atto che per legge deve essere registrato in termine fisso, può rilasciarsene copia senza incorrere nel ripetuto divieto?

 

La risposta non può non essere negativa: non può rilasciarsi copia dell'allegato divenuto parte integrante e sostanziale dell'atto oggetto di registrazione, senza incorre nel divieto di cui all'art. 66 L.R. cit.

 

Altro argomento riguarda la sanzione per non aver ottemperato alle disposizioni sopra commentate.

 

Se è pur vero che il D.Lgs. 18.12.1997, n. 473, ha cancellato dall'art. 74, L.R., le cd. sanzioni residuali, con ciò , sempre a mio modestissimo avviso, non ha reso "un favore" ai Notai.

 

Invero, con la vecchia formulazione  dell'art. 74 L.R., veniva comminata la sanzione della pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000, ma il Notaio era edotto delle conseguenze certe cui andava incontro nel caso dell'infrazione del divieto medesimo.

 

Altri organismi, tra cui il Consiglio notarile o altri organi di vigilanza non potevano ulteriormente prendere in esame il comportamento del Notaio per il noto principio, valido anche in tema di sanzioni disciplinari, del ne bis in idem.

 

Oggi, in difetto assoluto di previsione di sanzioni, rimane quella relativa al comportamento del Notaio, sanzionabile, nel caso di frequenti e ripetuti comportamenti contrari a disposizioni di legge ai sensi dell'art. 147, L.N. (laddove non vige, purtroppo, il noto principio "nullum crimen, nulla poena sine lege").